(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia, n. 34 del 26 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina  dei
rapporti  tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni   di
volontariato), come modificata da ultimo con l'art. 7, commi 61 e 62,
della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -  legge
finanziaria 2009); 
    Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge  regionale  n.
12/1995, che prevede,  a  seguito  delle  intervenute  modifiche,  il
sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte  nel  registro
di cui all'art. 6 della legge medesima, mediante  la  concessione  di
contributi  per  le  spese  di  assicurazione  dei   volontari,   per
l'acquisizione d'attrezzature tecniche, nonche'  per  prestazioni  di
servizi necessari a consentire l'impegno  diretto  dei  volontari  in
attivita' di particolare rilevanza; 
    Ritenuto quindi necessario emanare un nuovo Regolamento  che  sia
conforme alla vigente previsione legislativa di cui al citato art. 8,
provvedendo  conseguentemente   alla   abrogazione   del   precedente
«Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  a  favore   delle
organizzazioni di volontariato, ai  sensi  dell'art.  8  della  legge
regionale 20 febbraio 1995, n.12  come  da  ultimo  modificata  dalla
legge regionale n. 2/2006», emanato con proprio decreto  23  febbraio
2006, n. 046/Pres.; 
    Preso atto  che  e'  stato  sentito  il  Comitato  regionale  del
volontariato nella riunione del 20 luglio 2009, ai sensi dell'art.  4
della legge regionale n. 12/1995, in merito al predetto Regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso); 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  1846  del  6
agosto 2009; 
    Visto il decreto n. 2996/CULT del 12 agosto 2009, con cui  si  e'
provveduto, in  applicazione  dell'art.  7,  comma  34,  della  legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli  Venezia
Giulia - Legge finanziaria 2004), a correggere due  errori  materiali
rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come  approvato  con  la
sopraindicata deliberazione; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di contributi  a
favore delle organizzazioni di volontariato,  ai  sensi  dell'art.  8
della legge  regionale  20  febbraio  1995,  n.  12  come  da  ultimo
modificata dalla legge regionale n. 17/2008», nel testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO